Dal 1 maggio 2004 Cipro è uno dei paesi Membri dell’Unione Europea e questo passaggio ha cambiato radicalmente la sua immagine a livello internazionale. In meglio.
Con l’adozione della nuova legislazione in materia fiscale il 1 gennaio 2003 (ivi compresi 3 emendamenti, l’ultimo dei quali è stato ratificato nel novembre 2004) e con l’abolizione del proprio status di legislazione “offshore”, Cipro ha adottato un regime fiscale semplificato, efficace e al tempo stesso trasparente, che adempie al 100% ai requisiti imposti dall’UE, dall’OCSE, nonché dalla Financial Action Task Force (FATF) e dal Financial Stability Forum (FSF).
Ne risultata una giurisdizione europea al 100% di tipo “non offshore”, decisamente competitiva a livello fiscale, e con potenzialità molto interessanti per imprese europee ed extra-europee che intendono ripensare la propria pianificazione fiscale.
- In breve, Cipro è il Paese europeo che gode della più bassa aliquota fiscale per le società, senza essere una giurisdizione “offshore”. L’aliquota fiscale standard per le imprese è pari al 10% (0% per le società di navigazione e 4,25% per le società di gestione delle attività marittime), la più bassa in assoluto tra i paesi Membri dell’Unione Europea, ma anche la più bassa al mondo tra tutte le giurisdizioni “non offshore”. Cipro è oggi diventata la giurisdizione prescelta per holding, finanziarie, società di distribuzione di royalties e imprese commerciali.
- Tuttavia, il principale “patrimonio” di Cipro sono in realtà le sue autorità tributarie, che da sempre hanno un occhio di riguardo nei confronti degli investitori stranieri.
- L’ammissibilità di spread “sottili” sui profitti consente di mettere in campo, con facilità, numerose ed efficaci strategie di pianificazione fiscale per ridurre il carico fiscale cui una società è soggetta a Cipro… ben al di sotto del 10%.
- Sono ammissibili le fatture emesse da società offshore, che in questo modo possono essere registrate sui libri contabili delle società cipriote, così come i pagamenti in uscita a favore di società offshore non sono soggetti a ritenuta (per quanto riguarda la pianificazione fiscale).
- Possibilità di avvalersi del diritto di interpello.
- Assenza di un rigido regolamento in materia di prezzi di trasferimento (“transfer pricing”).
- Nessun requisito specifico sulla “sostanza” commerciale.
- Ma avviare una società a Cipro offre l’ulteriore vantaggio, tanto commerciale quanto monetario, di poter ottenere un numero di partita IVA europeo.
- Il commercio di titoli non è, nella sostanza, soggetto a tassazione, al pari degli utili derivanti dalla liquidazione di titoli, si tratti di utili derivanti da attività di trading o profitti di capitale.
- I beneficiari stranieri di società, filiali o associazioni d’impresa costituite e registrate a Cipro non sono, inoltre, soggetti a ulteriori imposte sugli utili o sui dividendi, al di là dei pagamenti dovuti o effettuati dalle rispettive persone giuridiche cui fanno capo.
- Gli “utili maturati al di fuori del territorio cipriota” di società non residenti a Cipro (ovvero società cipriote la cui attività di direzione e controllo è esercitata al di fuori dal territorio di Cipro) non sono tassati, ovvero non sono soggetti ad alcun carico fiscale a Cipro. In altre parole, tali società diventano “veicoli offshore europei”
- Le società di gestione di attività marittime sono soggette a un’aliquota fiscale del 4,25%, mentre i redditi sulle attività servizi mercantili sono esentasse.
L’aliquota fiscale per le persone fisiche è anch’essa bassa: infatti, può arrivare a un massimo del 30% per i redditi superiori a 20.000 CYP (circa € 35.000) mentre sono previste importanti agevolazioni in caso di soggetti stranieri assunti e di persone non residenti assunte da una società cipriota per la prima volta. - I contributi previdenziali sono decisamente contenuti (6,3% dello stipendio lordo); i contributi che il datore di lavoro è tenuto a versare su diversi fondi ammontano nel complesso al 10% dello stipendio lordo mentre il contributo complessivo del personale dipendente ammonta al 6,3%.
- Le plusvalenze o le imposte sul valore netto (“net worth tax”) non sono soggette a tassazione ad eccezione dei beni immobili e delle proprietà situate a Cipro.
- Applicazione vantaggiosa delle Direttive dell’UE recepite dalla legislazione fiscale nazionale cipriota.
- Rete ampia e decisamente vantaggiosa di convenzioni internazionali contro la doppia imposizione.
- Regolamento particolarmente interessante sulle Stabili Organizzazioni (S.O.) e disposizioni generose a loro favore nell’ambito dell’insieme di convenzioni contro la doppia imposizione.
- Assenza di implicazioni fiscali per operazioni di fusione, acquisizione e riorganizzazione nell’ambito di gruppi societari.
- Sono riconosciuti sgravi fiscali unilaterali a tutte le società cipriote in caso di pagamento di imposte estere, a prescindere all’esistenza di convenzioni contro la doppia imposizione.
- Le perdite fiscali sono riportate all’infinito e possono essere altresì imputate a sgravio nell’ambito dei bilanci consolidati di gruppi societari.
- Gli interessi relativi ai costi di indebitamento sono deducibili.
- Oneri e imposte ridotti per la costituzione di società.
- Indiscutibili vantaggi in termini di costi (onorari) per servizi finanziari e professionali rispetto ad altre giurisdizioni europee. Una differenza che risulta ancor più evidente nel caso dei costi ricorrenti per servizi professionali (amministrazione, contabilità e adempimenti fiscali) che arrivano ad essere il 35-40% in meno rispetto ai paesi dell’Europa occidentale! Importante: non fatevi ingannare – cosa peraltro facile – dai costi di avviamento, che possono essere anche molto contenuti nei principali paesi europei, rispetto a quelli che sono i costi complessivi, che viceversa possono essere anche molto elevati se si considerano le spese ricorrenti.
Direttive europee, rete di convenzioni contro la doppia imposizione sottoscritte da Cipro
- I Paesi Bassi, il Granducato del Lussemburgo e altre giurisdizioni che godono di sistemi fiscali tradizionalmente “favorevoli” alle holding oggi hanno un nuovo concorrente. A seguito dell’adesione all’Unione Europea, sono sempre di più le società che preferiscono Cipro come sede di una holding rispetto ad altre giurisdizioni “tradizionali”. A volte, tuttavia, piuttosto che dover scegliere tra una giurisdizione e l’altra, i risultati migliori sono quelli che si ottengono sommando i vantaggi offerti da Cipro a quelli di altri Paesi, come i Paesi Bassi e il Lussemburgo.
- L’uso vantaggioso delle Direttive UE recepite nella legislazione nazionale cipriota (in tutto e per tutto “copiate” e trasposte nella legislazione nazionale con la conseguente estensione dei relativi benefici ai soggetti residenti in paesi terzi):
- Direttiva sulle società madri-affiliate (nessuna ritenuta sui dividendi versati, nessun periodo transitorio [effetto immediato], nessuna partecipazione minima [limiti sulle partecipazioni azionarie], nessun periodo di detenzione minimo, dividendi non soggetti a imposte in presenza di determinate condizioni, credito d’imposta riconosciuto sulle ritenute applicate all’estero).
- Direttiva sugli interessi-royalties (nessuna ritenuta alla fonte sugli interessi versati a soggetti non residenti, nessun periodo transitorio [effetto immediato], partecipazione minima pari al 25% [partecipazione azionaria] richiesta solo nel caso di royalties, nessun periodo di detenzione minimo, interessi soggetti a tassazione a seconda della loro natura, royalties soggette alle imposte sulle società, credito d’imposta riconosciuto sulle ritenute applicate all’estero).
- Direttiva sulle fusioni (applicabile sia a società residenti che a società non residenti, annulla le implicazioni fiscali relative a operazioni di riorganizzazione, fusione, divisione, trasferimento di attività e permuta di azioni).
- Cipro partecipa a un’ampia rete di vantaggiose convenzioni contro la doppia imposizione. Attualmente, Cipro ha già sottoscritti 40 trattati mentre è in fase di negoziazione con altri 39 Paesi. È opportuno osservare come ad oggi Cipro abbia concluso un minor numero di convenzioni contro la doppia imposizione rispetto ad altre giurisdizioni europee concorrenti; tuttavia, in molti casi i trattati conclusi da Cipro sono più favorevoli rispetto a quelli di paesi concorrenti, ad esempio quelli sottoscritti con la Russia, la Romania, con i paesi dell’ex Jugoslavia, tutti i paesi dell’Europa dell’Est e con il Medio Oriente. L’esistenza di questi accordi bilaterali, insieme alla ridotta tassazione complessiva cui sono soggette le società cipriote, offre rilevanti opportunità di pianificazione fiscale internazionale per le società che intendono insediarsi sull’isola.
- Un significativo numero di convenzioni contro la doppia imposizione stipulate da Cipro tende a ridurre, se non eliminare, le ritenute alla fonte estere su dividendi, interessi, royalties o plusvalenze versate o comunque originate negli stati contraenti e alcune prevedono, peraltro, clausole particolarmente vantaggiose sui crediti per imposte non assolte (c.d. “tax sparing credit”) per dividendi, interessi e royalties. Con la definizione di “tax sparing credit” si intende un credito d’imposta riconosciuto al beneficiario superiore rispetto alle imposte correnti che lo stesso ha pagato a Cipro. Clausole sul “tax sparing credit” cono contenute nelle convenzioni concluse da Cipro con i seguenti paesi: Canada, Cina, Repubblica Ceca e Repubblica Slovacca, Danimarca, Egitto, Germania, Grecia, India, Irlanda, Italia, Malta, Mauritius, Polonia, Romania, Russia, Siria, Thailandia, Regno Unito e con i paesi dell’ex Jugoslavia.
Holding a Cipro
Al di là degli aspetti generali correlati al sistema fiscale, alla rete di convenzioni contro la doppia imposizione e all’adozione delle Direttive UE, di seguito riassumiamo alcuni ulteriori vantaggi che godono le multinazionali (holding) residenti ai fini fiscali a Cipro:
- Regime di esenzione sulle partecipazioni:
- I dividendi esteri non sono soggetti a tassazione (purché si mantenga la proprietà di almeno l’1% del pacchetto azionario della società che paga i dividendi. Desideriamo far notare che tale esenzione non viene applicata laddove la società non residente che paga i dividendi impegni, in forma diretta o indiretta, oltre il 50% delle sue attività in investimenti (reddito passivo) E se il carico fiscale all’estero è notevolmente inferiore a quello cipriota [(che le autorità fiscali cipriote hanno quantificato, a livello pratico, debbano essere inferiori al 5%] in assenza di ulteriori requisiti, periodi di detenzione minimi, investimenti minimi, ecc.);
- Le plusvalenze (“capital gain”) derivanti dalla vendita o dalla cessione di azioni non sono assoggettate a tassazione e i guadagni non sono imponibili ai fini delle imposte sui redditi (fatto salvo il caso delle plusvalenze derivanti dalla liquidazione di azioni di società che possiedano proprietà immobiliari a Cipro, e solo nella misura in cui l’eventuale guadagno afferisca a quella specifica proprietà). Inoltre, gli utili imputabili a una Stabile Organizzazione (S.O.) al di fuori del territorio cipriota non sono soggetti a tassazione e le eventuali perdite possono essere compensate con il reddito realizzato a Cipro (esenzione che non trova applicazione nel caso in cui la S.O. impegni oltre il 50% delle sue attività in investimenti (reddito passivo) E se il carico fiscale all’estero è notevolmente inferiore a quello cipriota). Questa esenzione (S.O.) unitamente all’applicazione di alcune convenzioni contro la doppia imposizione ratificate da Cipro possono garantire la completa esenzione per gli utili della S.O.;
- Legislazione snella e assenza della necessità di considerare strutturazioni, talvolta onerose e complesse, ai fini fiscali, allo scopo di eludere normative antievasione, come avviene di norma in altre giurisdizioni per dividendi e plusvalenze;
- I dividendi, gli interessi o le royalties non sono soggetti a ritenuta alla fonte o sono soggetti a ritenute basse (assenza di ritenute alla fonte su interessi e dividendi a prescindere dal Paese o dalla residenza del destinatario, ivi comprese giurisdizioni offshore) o presenza di un trattato contro la doppia imposizione; le royalties corrisposte per l’uso di diritti al di fuori del territorio cipriota non sono soggette a ritenuta, mentre viene applicata una ritenuta del 10% se i diritti vengono utilizzati a Cipro (in subordine alla convenzione contro la doppia imposizione in oggetto e alle Direttive UE) e del 5% sui film (in subordine alla convenzione contro la doppia imposizione in oggetto e alle Direttive UE).
- Desideriamo osservare che rispetto ad altre giurisdizioni “strategiche” per le holding, solo Cipro e la Gran Bretagna non applicano alcuna ritenuta sui dividendi, che in questo modo non richiedono strutturazioni complesse e onerose. QUESTO RAPPRESENTA UN IMPORTANTE VANTAGGIO COMPETITIVO PER CIPRO rispetto ad altre giurisdizioni per le holding;
- La liquidazione di partecipazioni azionarie o della stessa holding con sede a Cipro non è soggetta ad imposte sulle plusvalenze o sui redditi;
- Assenza di imposte sul valore netto (“net worth tax”) (e come già detto nessuna imposta sulle plusvalenze) durante l’intero periodo della presenza della holding a Cipro;
- Le perdite fiscali sono riportate all’infinito e possono essere altresì destinate a sgravio di gruppo;
assenza di implicazioni fiscali per operazioni di fusione, acquisizione e riorganizzazione nell’ambito di gruppi societari; - Sono riconosciuti sgravi fiscali unilaterali a tutte le società cipriote in caso di pagamento di imposte estere, a prescindere all’esistenza di convenzioni contro la doppia imposizione;
- Nessuna normativa sulla capitalizzazione sottile (“thin capitalization”);
- Disposizioni antievasione limitate;
- Deducibilità degli interessi relativi a costi di indebitamento;
- Assenza di legislazioni sulle società controllate estere (CFC);
- Regolamento particolarmente interessante sulle Stabili Organizzazioni (S.O.) e disposizioni decisamente generose nell’ambito dell’insieme di convenzioni contro la doppia imposizione;
- Assenza di requisiti specifici sulla “sostanza” commerciale.
- Assenza di obbligo (o diritto) per la holding ai fini della registrazione o IVA o “tax compliance”;
- Oneri e imposte limitati per la costituzione di società;
- Assenza di un rigido regolamento in materia di prezzi di trasferimento (“transfer pricing”);
- Possibilità di avvalersi del diritto di interpello;
- Spese ridotte per oneri professionali/finanziari.
Riassumendo, il sistema fiscale di Cipro offre le seguenti opportunità:
- Possibilità di estrarre dividendi originati all’estero con ritenute alla fonte mitigate o del tutto azzerate (in ragione della Direttiva sulle società madri-affiliate o, se non fosse applicabile, delle convenzioni contro la doppia imposizione);
- Possibilità di ricevere dividendi esteri in assenza di imposte sulle società o contributi di difesa locale (ritenuta d’acconto locale) o di qualsiasi imposta locale (in subordine alle condizioni previste dalle clausole antievasione, che tuttavia sono facili da osservare), nella sostanza “una holding UE senza implicazioni fiscali locali sulle attività della stessa”;
- I profitti distribuiti ad azionisti non residenti non sono soggetti a ritenuta alla fonte sui dividendi, indipendentemente dal territorio o dall’ assenza di convenzioni contro la doppia imposizione (anche con giurisdizioni offshore);
- Possibilità di realizzare plusvalenze dalla liquidazione di azioni detenute in società estere in assenza di imposte sulle società e sulle plusvalenze sui profitti”, indipendentemente dal periodo di detenzione e dalla quota di partecipazione. Inoltre, non sono previste imposte sulle plusvalenze in caso di liquidazione della stessa holding.
Finanziarie e società di distribuzione di royalties a Cipro
Al di là degli aspetti generali correlati al regime fiscale, alla rete di convenzioni contro la doppia imposizione e all’adozione delle Direttive UE, di seguito riassumiamo alcuni ulteriori vantaggi goduti da società o gruppi finanziari e società di distribuzione di royalties a Cipro:
Principali vantaggi per le società o i gruppi finanziari a Cipro:
- Assenza di ritenuta alla fonte sugli interessi (ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni o della Direttiva su interessi e royalties);
- Basso carico fiscale complessivo;
- Possibilità di dedurre gli oneri sugli interessi dal reddito imponibile;
- Assenza di normativa sulla capitalizzazione sottile (“thin capitalization”) o inapplicabilità nel caso di finanziamenti sussidiari (“back to back”);
- Assenza di ritenuta alla fonte sugli interessi versati su finanziamenti, indipendentemente dalla giurisdizione interessata o dall’assenza di una convenzione contro la doppia imposizione (anche nel caso di pagamenti verso giurisdizioni offshore);
- Livelli di “margini” ragionevoli imposti dalle autorità tributarie;
- Spese ridotte per oneri professionali/finanziari;
Principali benefici per le società di distribuzione di royalties a Cipro:
- Assenza di ritenuta alla fonte versata a una società cipriota o ritenuta ridotta (ai sensi di una convenzione contro la doppia imposizione o della Direttiva su interessi e royalties);
- Basso carico fiscale complessivo;
- Deducibilità dei pagamenti di royalties;
- Svalutazione efficace degli investimenti di proprietà intellettuale;
- Assenza di ritenuta alla fonte sui pagamenti di royalties, indipendentemente dalla giurisdizione o dall’esistenza di convenzioni contro la doppia imposizione (anche con giurisdizioni offshore) per i diritti utilizzati al di fuori di Cipro – di norma, trattamento IVA neutro;
- Livelli di “margini” ragionevoli imposti dalle autorità tributarie;
- Protezione effettiva dei diritti di proprietà intellettuale sancita dalla legislazione e dall’adesione di Cipro ad accordi internazionali;
- Spese ridotte per oneri professionali/finanziari;
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