Scegliere dove stabilire la sede di una holding è un aspetto importante nel quadro di una organizzazione di respiro internazionale che cerca di minimizzare l’incidenza fiscale su reddito e profitti. Una cosa è certa: non esiste una giurisdizione “ideale” per una holding in grado di soddisfare le esigenze di tutti gli investitori o di tutti i profili di investimento. Esistono numerosi fattori, di natura fiscale e non, che un investitore deve prendere in considerazione prima di prendere una decisione finale sulla giurisdizione ottimale per stabilire la sede di una holding.
I Paesi Bassi, il Granducato del Lussemburgo e altre giurisdizioni tradizionalmente “amiche” delle multinazionali e delle holding oggi devono confrontarsi con un nuovo concorrente. A seguito dell’adesione all’Unione Europea, sono sempre di più le società che preferiscono Cipro come sede per una holding rispetto ad altre giurisdizioni storicamente “amiche”. A volte, tuttavia, piuttosto che dover scegliere tra una giurisdizione e l’altra, i risultati migliori sono quelli che si ottengono sommando i vantaggi offerti da Cipro a quelli di altri paesi, come i Paesi Bassi e il Lussemburgo.
Autorevoli fiscalisti, tra cui citiamo, in particolare, il Prof. Gassner (presidente del Dipartimento tributario dell’Università di Vienna e presidente della International Fiscal Association – IFA [Associazione fiscale internazionale]), hanno dichiarato che Cipro vanta uno dei “regimi per holding” più favorevoli e versatili attualmente disponibili al mondo.
Per apprezzare i meriti di Cipro come giurisdizione per holding, è sufficiente confrontare i principali “criteri di ottimalità” standard (in basso) con i vantaggi offerti dal regime fiscale per le holding in vigore a Cipro (in basso):
Criteri di ottimalità per una holding
Le holding espletano le seguenti funzioni nell’ambito di un gruppo:
- Proprietà di asset/quote di partecipazione in società operative (“OpCos”) e non operative di gruppi industriali;
- Accumulo del capitale e del valore azionario;
- Consolidamento di segmenti commerciali (ivi compresi bilanci compilati in ossequio ai principi IFRS);
- Tutela degli asset/mitigazione dei rischi;
- Destinatari dei dividendi da attività operative (“OpCos”);
- Distribuzione degli utili agli azionisti;
- Possibilità di reinvestire il capitale in nuovi progetti.
A titolo illustrativo, in una situazione ideale, la holding dovrebbe risiedere in una giurisdizione in cui:
(l’elenco che segue non è esaustivo e sono riportati solo alcuni dei principali criteri fiscali)
- Sia possibile estrarre i dividendi originati in una giurisdizione estera con ritenute alla fonte agevolate o, possibilmente, nulle. Nella scelta della giurisdizione ottimale per una holding, è necessario tenere in considerazione i vantaggi offerti dalle convenzioni contro le doppie imposizioni sottoscritte da un Paese che riducono l’incidenza delle ritenute alla fonte. Di norma, le giurisdizioni caratterizzate da un carico fiscale superiore non concludono accordi contro la doppia imposizione con giurisdizioni offshore. Per tale motivo se ci si serve di una società offshore (non cipriota) per acquisire quote di partecipazione azionarie in giurisdizioni ad alta imposizione fiscale, è probabile che aumenti, e non diminuisca, il carico fiscale cui sarà soggetta l’impresa, mediante l’applicazione di una elevata tassazione alla fonte;
- Sia possibile assoggettare i dividendi ricevuti da società estere a una tassazione inferiore o, possibilmente, nulla rispetto a quella locale o rispetto ad altre imposte previste nel Paese di residenza della holding – Non solo è importante pianificare la presenza di una holding in una giurisdizione in cui i dividendi provenienti da società estere siano soggetti a ritenute alla fonte inferiori, ma occorre altresì accertarsi che tali dividendi non siano soggetti, nel Paese di residenza della holding, a una tassazione elevata;
- Sia possibile distribuire gli utili disponibili ad azionisti non residenti assoggettandoli a una ritenuta alla fonte contenuta o nulla. È opportuno accertarsi che la giurisdizione prescelta per una holding non sia caratterizzata da un elevato carico di ritenute alla fonte sulla distribuzione di reddito agli azionisti;
- Consentano di realizzare plusvalenze (“capital gains”) dalla liquidazione di partecipazioni azionarie in società estere, assoggettando i guadagni della società tanto all’estero come a livello locale a una bassa tassazione o, possibilmente nulla. Inoltre, le principali giurisdizioni favorevoli alle holding ammettono l’esenzione dalle imposte sui guadagni realizzati dalle holding e sulla liquidazione di quote azionarie detenute in società estere;
- Consentano di liquidare la stessa holding in assenza di imposte.
Il regime fiscale cipriota sulle holding
Al di là delle caratteristiche generiche (si veda la sezione Perché Cipro?), della rete di convenzioni contro la doppia imposizione e delle Direttive UE adottate, il sistema fiscale di Cipro offre altri importanti benefici alle holding:
- Regime di esenzione sulle partecipazioni:
- i dividendi esteri non sono soggetti a tassazione (purché si mantenga la proprietà di almeno l’1% del pacchetto azionario della società che paga i dividendi. Desideriamo far notare che tale esenzione non viene applicata laddove la società non residente che distribuisce i dividendi impegni, in forma diretta o indiretta, oltre il 50% delle sue attività in investimenti (reddito passivo) e se il carico fiscale all’estero è notevolmente inferiore a quello cipriota [(che le autorità fiscali cipriote hanno quantificato, a livello pratico, debbano essere inferiori al 5% dell’aliquota fiscale massima sui redditi delle società] in assenza di ulteriori requisiti, periodi di detenzione minimi, investimenti minimi, ecc.);
- Le plusvalenze (“capital gain”) derivanti dalla vendita o dalla cessione di azioni non sono assoggettate a tassazione e i guadagni non sono imponibili ai fini delle imposte sui redditi (fatto salvo il caso delle plusvalenze derivanti dalla liquidazione di azioni di società che possiedano proprietà immobiliari a Cipro, e solo nella misura in cui l’eventuale guadagno afferisca a quella specifica proprietà); inoltre, gli utili imputabili a una Stabile Organizzazione (S.O.) al di fuori del territorio cipriota non sono soggetti a tassazione e le eventuali perdite possono essere compensate con il reddito realizzato a Cipro (questa esenzione non trova applicazione anche nel caso in cui la S.O. impegni oltre il 50% delle sue attività in investimenti (reddito passivo) e se il carico fiscale è notevolmente inferiore a quello cipriota). Tale esenzione (S.O.) unitamente alla possibilità di avvalersi di alcune convenzioni contro la doppia imposizione sottoscritte da Cipro consentono alle S.O. di evitare che i propri profitti siano soggetti , nel loro complesso, a tassazione;
- Legislazione snella e assenza della necessità di considerare strutturazioni, talvolta onerose e complesse, ai fini fiscali, allo scopo di eludere normative antievasione, come avviene di norma in altre giurisdizioni per dividendi e plusvalenze;
- I dividendi, gli interessi o le royalties non sono soggetti a ritenuta alla fonte o sono soggetti a ritenute basse (assenza di ritenute alla fonte su interessi e dividendi a prescindere dal Paese o dalla residenza del destinatario, ivi comprese giurisdizioni offshore, o dalla presenza di un trattato contro la doppia imposizione; le royalties corrisposte per l’uso di diritti al di fuori del territorio cipriota non sono soggette a ritenuta alla fonte, mentre viene applicata una ritenuta del 10% se i diritti vengono utilizzati a Cipro (in subordine alla convenzione contro la doppia imposizione in oggetto e alle Direttive UE) e del 5% sui film (in subordine alla convenzione contro la doppia imposizione in oggetto e alle Direttive UE). Desideriamo osservare che rispetto ad altre giurisdizioni “strategiche” per holding, solo Cipro e la Gran Bretagna non applicano alcuna ritenuta sui dividendi, che in questo modo non richiedono strutturazioni complesse e onerose. Questo rappresenta un importante vantaggio competitivo per Cipro rispetto ad altre giurisdizioni per le holding;
- La liquidazione di partecipazioni azionarie o della stessa holding con sede a Cipro non è soggetta ad imposte sulle plusvalenze o sui redditi;
- Assenza di imposte sul valore netto (“net worth tax”) (e come già detto nessuna imposta sulle plusvalenze) durante l’intero periodo della presenza della holding a Cipro;
- Le perdite fiscali sono riportate all’infinito e possono essere altresì destinate a sgravio di gruppo;
- Assenza di implicazioni fiscali per operazioni di fusione, acquisizione e riorganizzazione nell’ambito di gruppi societari;
- Sono riconosciuti sgravi fiscali unilaterali a tutte le società cipriote in caso di pagamento di imposte estere, a prescindere all’esistenza di convenzioni contro la doppia imposizione;
- Nessuna normativa sulla capitalizzazione sottile (“thin capitalization”);
- Disposizioni antievasione limitate;
- Deducibilità degli interessi relativi a costi di indebitamento;
- Assenza di legislazioni sulle società controllate estere (CFC);
- Regolamento particolarmente interessante sulle Stabili Organizzazioni (S.O.) e disposizioni decisamente generose nell’ambito dell’insieme di convenzioni contro la doppia imposizione;
- Assenza di requisiti specifici sulla “sostanza” commerciale;
- Nessun obbligo (o diritto) per la società madre (holding) ai fini della registrazione o conformità IVA;
- Oneri e imposte limitati per la costituzione di società;
- Assenza di un rigido regolamento in materia di prezzi di trasferimento (“transfer pricing”);
- Possibilità di avvalersi del diritto di interpello. Spese ridotte per oneri professionali/finanziari.
Riassumendo, il sistema fiscale di Cipro offre l’opportunità di:
(a) Estrarre dividendi originati all’estero con ritenute alla fonte mitigate o del tutto azzerate (in ragione della Direttiva sulle società madri-affiliate o, qualora non fosse applicabile, delle convenzioni contro la doppia imposizione);
(b) Ricevere dividendi esteri in assenza di imposte sulle società o contributi di difesa locale (ritenuta d’acconto locale) o di qualsiasi imposta locale (in subordine alle condizioni previste dalle clausole antievasione, che tuttavia sono facili da osservare), nella sostanza “una holding UE senza implicazioni fiscali locali sulle attività della stessa”;
(c) Distribuire i profitti ad azionisti non residenti in assenza di ritenute alla fonte sui dividendi, indipendentemente dalla giurisdizione o dall’assenza di convenzioni contro la doppia imposizione (anche con giurisdizioni offshore); e
(d) Realizzare plusvalenze dalla liquidazione di azioni detenute in società estere in assenza di imposte sulle società e sulle plusvalenze sui profitti”, indipendentemente dal periodo di detenzione e dalla quota di partecipazione. Inoltre, non sono previste imposte sulle plusvalenze in caso di liquidazione della stessa holding.
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Scegliere le strutture fiscali opportune consente di mitigare l’incidenza fiscale. Contattateci e saremo lieti di fornirvi maggiori dettagli. Tuttavia, desideriamo ricordarvi che a causa della complessità degli aspetti tecnici correlati a determinate strutture societarie, sarebbe più opportuno approfondirli nell’ambito di un incontro con gli amministratori di Focus Business Services.
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